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13/04/2022, 20:11:00

La Tassazione su crypto e il fisco nel 2022: ecco una guida pratica su come dichiarare le criptovalute nella dichiarazione dei redditi.

Sono in molti a chiedersi “si pagano le tasse sulle criptovalute?”, “come funziona la tassazione sulle criptovalute in Italia?” e ancora “come vanno indicate le criptovalute nella dichiarazione dei redditi?”.

Questo articolo è la risposta a questa domanda data dal Dottore Commercialista Paolo Di Gianni, anche membro del Team di BTCSentinel.com.

Prima di tutto: sapete cosa sono le criptovalute? Avete chiaro cosa sono e perché generano valore?

Vi suggeriamo di leggere, in caso vogliate togliervi qualche dubbio, il nostro articolo sui temi "Criptovalute cosa sono, come funzionano e a cosa servono" e "FAQ sulle criptovalute: domande e risposte".

Se avete chiarito eventuali dubbi, ora possiamo passare a rispondere alla domanda che vi ponete su cosa prevede la fiscalità italiana per le criptovalute.

Su internet si legge tutto e di più e spesso informazioni poco attendibili: nel nostro caso indichiamo la norma.

Una premessa per capire il contesto

Le criptovalute sono rappresentazioni digitali di valore non emesse da una banca centrale o da un’autorità pubblica e non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente.

Le criptovalute non sono moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica.

Quindi il discorso tasse e criptovalute è sicuramente un tema importante.

Tassazione delle criptovalute 2022: cosa prevede l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate precisa che alle criptovalute sono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Pertanto devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW della dichiarazione.

Non trova invece applicazione l’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE, istituita dall’art. 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura ‘bancaria’.

  • l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) ed il comma 1-ter, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi indica che non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti in quanto manca la finalità speculativa, a meno che non sia realizzata una plusvalenza o una minusvalenza se la valuta derivi da prelievi dal wallet o da conti digitali per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta;
  • l’articolo 67, comma 1 lettera c-ter) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi statuisce anche che sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti dalle cessioni a termine.

L’Agenzia delle Entrate come il contribuente è tenuta ad interpretare la normativa, non ha quindi l’ultima parola.

Attualmente le varie sentenze delle Corti Tributarie Regionali, tra le quali una delle più importanti, della Lombardia, si sono allineati a questa applicazione.

Quando si pagano le tasse sulle criptovalute?

La risposta alla domanda su quando si pagano le tasse sulle criptovalute è la seguente: se, per esempio, si detengono Bitcoin (BTC) per più di sette giorni e per un valore pari ad almeno 51.645,69 euro – che corrispondono a 100 milioni di vecchie lire a cui la legge fa riferimento – allora in caso di vendita e conversione in moneta FIAT si dovrà pagare il 26% di tasse sulle eventuali plusvalenze, mentre sotto tale soglia la tassazione è zero, indipendentemente dal proprio reddito.

Quale è la base imponibile fiscale su cui viene applicata la tassazione crypto 2022?

L’articolo 68, 5° e 6° comma del DPR n. 917/86 stabilisce che il reddito imponibile è pari alla differenza tra il costo di acquisto e il valore o corrispettivo di vendita.

Eventuali minusvalenze, sono deducibili dai redditi della stesa natura e il differenziale positivo delle plusvalenze e minusvalenze viene indicato e tassato in dichiarazione con applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Come si indicano in dichiarazione dei redditi le valute virtuali?

La giacenza media del conto si calcola sulla base del tasso di cambio al 1° gennaio che viene rilevato sull’Exchange (per esempio Coinbase, Binance, ecc. …) dove il contribuente ha comprato la criptovaluta.

La plusvalenza (al netto di eventuali minusvalenze scomputabili) deve essere dichiarata nel quadro RT utilizzando il criterio LIFO in caso di vendita parziale.

Il contribuente indica nel quadro RT il totale che deriva dalle operazioni attive e passive effettuate che corrisponde alla plusvalenza tassabile (con la relativa imposta sostitutiva del 26%), o la minusvalenza (deducibile nell’esercizio in corso e nei quattro successivi).

Se il costo non è documentabile, lo si calcola dividendo l’importo del/i bonifico/i effettuato/i verso l’Exchange per il numero di criptovalute acquistate.

Cos’è il criterio LIFO e come si applica?

Il metodo di calcolo LIFO (Last-In-First-Out) è un metodo utilizzato per registrare il valore delle rimanenze considerando che i beni acquistati dopo (last in) sono quelli venduti prima (first out).

Per un esempio di come funziona vi rimandiamo a questo articolo che fornisce una esemplificazione chiara e semplice: "Lifo – Cos’è LIFO?"

Tasse e criptovalute: il monitoraggio fiscale

Parliamo ora dell’aspetto del monitoraggio fiscale.

L’Agenzia delle Entrate prevede l’obbligo di compilazione del Quadro RW e nella Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 chiarisce che l’obbligo di compilazione del Quadro RW è finalizzato a rafforzare le attività di contrasto alle frodi internazionali attuate mediante l’illecito trasferimento e/o detenzione all’estero di attività produttive di reddito.

A cura di Paolo Di Gianni, Dottore Commercialista, Studio Di Gianni, Forlì

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